Solo il prompt non basta. Serve l’ingegno, quello umano. La capacità di selezionare, modificare e organizzare ciò che la macchina produce resta il criterio decisivo per ottenere il diritto d’autore. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato questo principio scegliendo di «non esaminare il ricorso di Stephen Thaler», e chiudendo, di fatto, la lunga vicenda giudiziaria che riguardava la possibilità di registrare come autore una macchina.
La storia nasce nel 2018, quando l’informatico Stephen Thaler presenta una domanda di registrazione del copyright per un’immagine intitolata A Recent Entrance to Paradise, generata dal suo sistema di intelligenza artificiale chiamato Creativity Machine. Nella domanda, Thaler indicava esplicitamente la macchina come «unica autrice dell’opera».
Nell’agosto 2019 il United States Copyright Office respinge la richiesta, sostenendo che l’opera non può essere registrata perché priva del requisito fondamentale della paternità umana. Il Copyright Office ribadisce la decisione dopo due richieste di riesame, nel 2020 e nel 2022.
A quel punto Thaler porta il caso davanti al tribunale federale del Distretto di Columbia. Nell’agosto 2023 la giudice Beryl A. Howell stabilisce che il Copyright Office ha applicato correttamente la legge: secondo la tradizione giuridica statunitense, infatti, il diritto d’autore tutela solo opere che derivano da una concezione intellettuale umana.
Nel marzo 2025 la United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit conferma la sentenza, affermando che il Copyright Act presuppone l’esistenza di un autore umano e che un sistema autonomo non può essere riconosciuto come autore.
Thaler presenta quindi una petizione alla Supreme Court of the United States chiedendo di riesaminare il caso (Thaler v. Perlmutter). Il 2 marzo 2026 la Corte Suprema decide di «non accogliere il ricorso», lasciando quindi in vigore le decisioni dei tribunali inferiori.
Il rifiuto della Corte Suprema non costituisce una nuova sentenza sul merito, ma consolida l’interpretazione secondo cui, nel diritto statunitense attuale, un’opera generata autonomamente da una macchina non può ottenere protezione se manca un contributo creativo umano significativo. Il caso non riguarda l’uso dell’IA come «strumento creativo», ma la possibilità di riconoscere una macchina come autore.
Il principio è chiaro: senza contributo umano, non c’è copyright. Il prompt, per quanto dettagliato, da solo non basta: il contributo umano deve riflettersi nella selezione, modifica o organizzazione del materiale generato. Linee guida aggiornate del Copyright Office confermano questo approccio, sottolineando che l’IA può essere uno strumento, ma non può sostituire l’autore umano.
Ci sono esempi concreti che chiariscono la distinzione. Jason Allen, con la sua opera Théâtre d’opéra Spatial, generata con l’ausilio di strumenti AI, non ha ottenuto copyright perché il contributo creativo umano non era sufficiente. Al contrario, opere in cui l’artista interviene selezionando e combinando elementi generati dall’IA, come alcuni progetti digitali riconosciuti dal Copyright Office, possono ottenere protezione.
In Italia il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/1941 e protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo. La legge stabilisce che l’autore deve essere una persona fisica, e che la protezione nasce automaticamente con la creazione dell’opera, senza bisogno di registrazione. Questo implica che una macchina o un sistema di intelligenza artificiale non può essere riconosciuto come autore. Tuttavia, se un autore umano utilizza strumenti digitali o sistemi di AI per generare contenuti, può ottenere la protezione se dimostra un contributo creativo significativo: ad esempio selezionando, modificando e organizzando gli output generati dall’IA. La situazione italiana, pur non avendo ancora casi giurisprudenziali analoghi a quello di Stephen Thaler negli Stati Uniti, segue lo stesso principio fondamentale della paternità umana: solo chi imprime intenzionalità e creatività nell’opera può rivendicarne i diritti. In questo senso, l’uso dell’IA è considerato uno strumento tecnico, non un autore autonomo.
Un confronto interessante emerge quando si mettono a paragone le opere create direttamente dagli artisti e quelle realizzate con l’ausilio di assistenti o artigiani specializzati. Storicamente, grandi maestri come Raffaello Sanzio o Peter Paul Rubens, e in tempi più recenti artisti come Jeff Koons o Damien Hirst, non hanno sempre eseguito materialmente ogni pennellata o scolpito ogni centimetro delle loro opere. Eppure, ne sono gli autori indiscussi. Questo perché l’essenza dell’opera risiede nella visione, nel progetto e nella direzione creativa che l’artista imprime al lavoro, anche quando l’esecuzione materiale è condivisa con collaboratori.
In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale può essere interpretata come un ulteriore «strumento o ausilio tecnico» all’interno di una lunga storia di mediazioni tra idea ed esecuzione. Se l’artista agisce come un regista, definendo il processo, orientando lo strumento e soprattutto selezionando consapevolmente il risultato finale, la paternità intellettuale rimane riconducibile alla sua intenzione creativa. Il confine, quindi, non è semplicemente tra uomo e macchina, ma tra chi accetta passivamente un output e chi invece esercita un controllo progettuale e critico sul processo.
Del resto, la storia dell’arte ha spesso integrato il caso e la tecnologia all’interno di un disegno consapevole. Con il Dadaismo, ad esempio, il gesto apparentemente casuale diventa parte di una strategia artistica: quando Tristan Tzara proponeva di comporre poesie estraendo parole da un sacchetto – o parallelamente quando Jackson Pollock trasformava il gesto e la gravità nel linguaggio del dripping – non rinunciava alla propria autorialità. Al contrario, sceglieva il metodo, il contesto e, soprattutto, selezionava il risultato finale, trasformando l’elemento casuale in una forma di intenzionalità artistica.
Questa intenzionalità è ciò che distingue un file generato automaticamente mediante un software da un’opera d’arte. Non è un caso che artisti come Beeple o Anadol stiano sviluppando linguaggi sempre più complessi e installativi, né che le grandi istituzioni continuino a investire nel comparto digitale. Perché nell’arte e nel mercato, proprio come nel diritto, la tecnologia in sé non è sufficiente: ciò che continua a essere determinante è la forza del progetto artistico e la riconoscibilità dell’autore.
La vicenda Thaler e le linee guida del Copyright Office confermano quindi un principio fondamentale: la tecnologia può generare l’immagine, ma solo l’uomo può infondervi significato e intenzionalità – aspetti che restano necessariamente umani. Almeno per ora.